(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della 
              Regione Toscana n. 15 del 24 aprile 2018) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
(Omissis). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, commi terzo e quarto della Costituzione; 
  Visto l'art. 4, comma 1, lettera a), dello statuto; 
  Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo  unico  della
normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione,
orientamento, formazione professionale e lavoro); 
  Considerato quanto segue: 
    1. La Conferenza permanente per  i  rapporti  fra  lo  Stato,  le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha approvato il 25
maggio 2017 le linee guida in materia di tirocini non curriculari  ai
sensi dell'art. 1, commi 34, 35 e 36 della legge 28 giugno  2012,  n.
92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in  una
prospettiva di crescita), specificando puntualmente: 
      al paragrafo 1, sesto  capoverso,  i  casi  che  non  rientrano
nell'applicazione delle stesse linee guida, nonche' le  tipologie  di
tirocini che sono regolate da speciale disciplina, quali  i  tirocini
finalizzati all'inclusione sociale,  all'autonomia  delle  persone  e
alla riabilitazione  delle  persone  prese  in  carico  dal  servizio
sociale professionale o dai servizi sanitari competenti; 
      al paragrafo 3, ultimo capoverso, la disciplina dei tirocini in
mobilita' interregionale; 
    2. La Regione intende completare il recepimento delle linee guida
di cui al punto 1, che ha avuto avvio con l'approvazione della  legge
regionale  12  dicembre  2017,   n.   70   (Legge   di   manutenzione
dell'ordinamento  regionale  2017),  che  all'art.  40  ha   disposto
l'eliminazione  dell'assolvimento  dell'obbligo  di  istruzione   dai
requisiti dei soggetti interessati all'attivazione del tirocinio; 
    3. E' opportuno  stabilire  ulteriori  elementi  a  garanzia  del
corretto  utilizzo  dell'istituto  del  tirocinio,  con   particolare
riguardo all'introduzione di un sistema di controllo  piu'  capillare
sul territorio regionale, anche attraverso la  promozione  di  intese
con l'Ispettorato nazionale del lavoro; 
    4. E' infine opportuno disporre l'entrata in vigore  della  legge
dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana,  in  considerazione  dell'urgenza  a
provvedere alla modifica delle norme del regolamento di esecuzione  e
per definire compiutamente il sistema di controllo sui  tirocini  non
curriculari; 
 
                     Approva la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
           Tirocini: tipologie e destinatari. Sostituzione 
          dell'art. 17-bis della legge regionale n. 32/2002 
 
  1. L'art. 17-bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo
unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione,
istruzione,  orientamento,  formazione  professionale  e  lavoro)  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 17-bis (Tirocini: tipologie e destinatari). - 1. La  Regione,
al fine di agevolare le scelte professionali mediante  la  conoscenza
diretta del mondo del lavoro, tutela  il  tirocinio  non  curriculare
quale esperienza formativa, orientativa  o  professionalizzante,  non
costituente rapporto di lavoro, realizzata presso soggetti pubblici e
privati nel territorio regionale. 
  2. I tirocini non curriculari si distinguono in: 
    a) tirocini formativi e di orientamento; 
    b) tirocini finalizzati all'inserimento  o  al  reinserimento  al
lavoro. 
  3. I tirocini formativi  e  di  orientamento  sono  finalizzati  ad
agevolare le scelte professionali e  la  occupabilita'  dei  soggetti
neo-diplomati,  neo-laureati,  di  coloro  che  hanno  conseguito  il
certificato di specializzazione  tecnica  superiore,  il  diploma  di
tecnico superiore o una qualifica professionale,  entro  ventiquattro
mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio o qualifica. 
  4. I tirocini finalizzati all'inserimento  o  al  reinserimento  al
lavoro sono rivolti a: 
    a) soggetti in stato di disoccupazione  ai  sensi  dell'art.  19,
comma  1,  del  decreto  legislativo  14  settembre  2015,   n.   150
(Disposizioni per il riordino della normativa in materia  di  servizi
per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1,  comma  3,
della legge 10 dicembre 2014, n. 183); 
    b) lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito  in
costanza  di  rapporto  di  lavoro  o  beneficiari   dei   fondi   di
solidarieta' bilaterali; 
    c) lavoratori a rischio di disoccupazione  di  cui  all'art.  19,
comma 4, del decreto legislativo n. 150/2015; 
    d) gia' occupati che siano in cerca  di  altra  occupazione,  nel
rispetto dei limiti di orario di cui all'art. 4, comma 2, del decreto
legislativo  8  aprile  2003,  n.  66  (Attuazione  delle   direttive
93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione
dell'orario di lavoro). 
  5. I tirocini di  cui  ai  commi  3  e  4  possono  inoltre  essere
destinati: 
    a) ai soggetti disabili di cui all'art. 1, comma 1,  della  legge
12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili); 
    b) ai seguenti soggetti svantaggiati: 
      1) soggetti svantaggiati, di cui all'art.  4,  comma  1,  della
legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali); 
      2) persone inserite nei programmi di assistenza e  integrazione
sociale a  favore  delle  vittime  di  tratta  e  grave  sfruttamento
previsti dall'art. 13 della legge 11  agosto  2003,  n.  228  (Misure
contro la tratta di persone) e dall'art. 18 del  decreto  legislativo
25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina  dell'immigrazione  e   norme   sulla   condizione   dello
straniero); 
      3) vittime di violenza  inserite  nei  percorsi  di  protezione
relativi alla violenza di genere certificati dai servizi sociali  del
Comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio di
cui  all'art.  5-bis  del  decreto-legge  14  agosto  2013,   n.   93
(Disposizioni urgenti in materia di  sicurezza  e  per  il  contrasto
della violenza di genere, nonche' in tema di protezione civile  e  di
commissariamento  delle  province),  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; 
      4) richiedenti protezione internazionale e titolari  di  status
di «rifugiato» o di «protezione sussidiaria» di cui all'art. 2, comma
1, lettere e) e g), del decreto legislativo 28 gennaio  2008,  n.  25
(Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme  minime  per  le
procedure applicate negli Stati membri ai fini del  riconoscimento  e
della revoca dello status di rifugiato); 
      5) titolari di permesso  di  soggiorno  rilasciato  per  motivi
umanitari, di cui all'art. 5, comma 6,  del  decreto  legislativo  n.
286/1998 e all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo n. 25/2008; 
      6) profughi  di  cui  alla  legge  26  dicembre  1981,  n.  763
(Normativa organica per i profughi). 
  6. La Regione promuove altresi', anche attraverso  accordi  con  le
istituzioni scolastiche e le universita', lo  sviluppo  dei  tirocini
curriculari inclusi nei piani di studio  delle  universita'  e  degli
istituti  scolastici  o  previsti  all'interno  di  un  percorso   di
istruzione per realizzare l'alternanza studio e lavoro.».