(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 15 del 24 aprile 2018) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, commi terzo e quarto della Costituzione; Visto l'art. 4, comma 1, lettera a), dello statuto; Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro); Considerato quanto segue: 1. La Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha approvato il 25 maggio 2017 le linee guida in materia di tirocini non curriculari ai sensi dell'art. 1, commi 34, 35 e 36 della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), specificando puntualmente: al paragrafo 1, sesto capoverso, i casi che non rientrano nell'applicazione delle stesse linee guida, nonche' le tipologie di tirocini che sono regolate da speciale disciplina, quali i tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione delle persone prese in carico dal servizio sociale professionale o dai servizi sanitari competenti; al paragrafo 3, ultimo capoverso, la disciplina dei tirocini in mobilita' interregionale; 2. La Regione intende completare il recepimento delle linee guida di cui al punto 1, che ha avuto avvio con l'approvazione della legge regionale 12 dicembre 2017, n. 70 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2017), che all'art. 40 ha disposto l'eliminazione dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione dai requisiti dei soggetti interessati all'attivazione del tirocinio; 3. E' opportuno stabilire ulteriori elementi a garanzia del corretto utilizzo dell'istituto del tirocinio, con particolare riguardo all'introduzione di un sistema di controllo piu' capillare sul territorio regionale, anche attraverso la promozione di intese con l'Ispettorato nazionale del lavoro; 4. E' infine opportuno disporre l'entrata in vigore della legge dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, in considerazione dell'urgenza a provvedere alla modifica delle norme del regolamento di esecuzione e per definire compiutamente il sistema di controllo sui tirocini non curriculari; Approva la presente legge: Art. 1 Tirocini: tipologie e destinatari. Sostituzione dell'art. 17-bis della legge regionale n. 32/2002 1. L'art. 17-bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) e' sostituito dal seguente: «Art. 17-bis (Tirocini: tipologie e destinatari). - 1. La Regione, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, tutela il tirocinio non curriculare quale esperienza formativa, orientativa o professionalizzante, non costituente rapporto di lavoro, realizzata presso soggetti pubblici e privati nel territorio regionale. 2. I tirocini non curriculari si distinguono in: a) tirocini formativi e di orientamento; b) tirocini finalizzati all'inserimento o al reinserimento al lavoro. 3. I tirocini formativi e di orientamento sono finalizzati ad agevolare le scelte professionali e la occupabilita' dei soggetti neo-diplomati, neo-laureati, di coloro che hanno conseguito il certificato di specializzazione tecnica superiore, il diploma di tecnico superiore o una qualifica professionale, entro ventiquattro mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio o qualifica. 4. I tirocini finalizzati all'inserimento o al reinserimento al lavoro sono rivolti a: a) soggetti in stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183); b) lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro o beneficiari dei fondi di solidarieta' bilaterali; c) lavoratori a rischio di disoccupazione di cui all'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 150/2015; d) gia' occupati che siano in cerca di altra occupazione, nel rispetto dei limiti di orario di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro). 5. I tirocini di cui ai commi 3 e 4 possono inoltre essere destinati: a) ai soggetti disabili di cui all'art. 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili); b) ai seguenti soggetti svantaggiati: 1) soggetti svantaggiati, di cui all'art. 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali); 2) persone inserite nei programmi di assistenza e integrazione sociale a favore delle vittime di tratta e grave sfruttamento previsti dall'art. 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228 (Misure contro la tratta di persone) e dall'art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero); 3) vittime di violenza inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere certificati dai servizi sociali del Comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio di cui all'art. 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonche' in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; 4) richiedenti protezione internazionale e titolari di status di «rifugiato» o di «protezione sussidiaria» di cui all'art. 2, comma 1, lettere e) e g), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 (Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato); 5) titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, di cui all'art. 5, comma 6, del decreto legislativo n. 286/1998 e all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo n. 25/2008; 6) profughi di cui alla legge 26 dicembre 1981, n. 763 (Normativa organica per i profughi). 6. La Regione promuove altresi', anche attraverso accordi con le istituzioni scolastiche e le universita', lo sviluppo dei tirocini curriculari inclusi nei piani di studio delle universita' e degli istituti scolastici o previsti all'interno di un percorso di istruzione per realizzare l'alternanza studio e lavoro.».